OSSERVATORIO ROMANO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
http://www.civoroma.it/


NUOVO PROTOCOLLO PER IL PROCESSO CIVILE


L’ OSSERVATORIO ROMANO SULLA GIUSTIZIACIVILE, composto da avvocati e magistrati che operano presso il Tribunale Civile di Roma - riaffermata la necessità di adeguati interventi volti a superare le gravi carenze delle strutture materiali e delle risorse economiche e la persistente penuria di personale ausiliario - propone l’adozione di una serie di regole volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle udienze civili, ad attenuare (almeno in parte) il grave disagio esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drasticamente i tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati.
1
Per consentire la completa trattazione orale della causa come previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 183 c.p.c. è opportuno
che i convenuti si costituiscano in ogni caso nel termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c.
2
E' opportuno - in funzione della piena attuazione dell'art. 183 c.p.c. - che nel corso dell'udienza di trattazione il giudice
ed i difensori conducano un esame approfondito dei fatti dedotti e di tutte le questioni rilevabili d'ufficio e sollevate dalle
parti anche al fine di verificare se in relazione a tali questioni esistano orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di
merito o dell'ufficio adito nonché di verificare l'opportunità di convocare le parti anche per esperire un tentativo di
conciliazione
3
Al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza come suggerito dalle regole di questo protocollo è opportuno che il
giudice utilizzi l'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. per evitare che nella stessa data venga fissato un numero eccessivo di
cause.
4
L'udienza mattutina è divisa in fasce orarie di durata non superiore a sessanta minuti.
Al momento del rinvio di una causa all'udienza successiva andrà valutata la verosimile durata degli adempimenti
programmati in modo da fissare all'interno di ogni fascia un numero tale di cause da consentire la compiuta trattazione
delle stesse senza superare i limiti di tempo prefissati.
Le cause rinviate ai sensi dell'art. 181 c.p.c. e dell'art. 309 c.p.c. vanno fissate nell'ultima fascia.
Le cause rinviate per l'escussione dei testimoni vanno fissate per ultime e preferibilmente con la precisa indicazione
dell'orario di inizio della prova.
Giudice e procuratori costituiti potranno concordare la fissazione di un'udienza pomeridiana ad orario prestabilito per
adempimenti di particolare durata e/o complessità.
5
La richiesta di uno o più termini tra quelli di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. deve essere formulata dai procuratori delle
parti qualora ne abbiano effettiva esigenza dovendo svolgere le attività ivi previste.
6
É opportuno che la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. contenga la completa indicazione di
tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa.
7
I giudici debbono privilegiare la decisione in udienza sulle istanze formulate dalle parti e ciò vale anche per il caso in cui
vengano concessi i termini o alcuni dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., potendosi - contemporaneamente alla
concessione degli stessi - stabilire la data della successiva udienza e dovendo il giudice, in quest'ultimo caso, prendere
conoscenza delle memorie depositate dalle parti prima di tale nuova udienza.
8
Deve essere realmente applicata la disposizione dell’art. 84 disp. att. c.p.c. (“le udienze del giudice istruttore non sono
pubbliche”) al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a
riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.
9
Il giudice, in caso di impossibilità di tenere l’udienza con la collaborazione del personale amministrativo preposto alla
verbalizzazione con strumenti informatici, redige egli stesso il verbale ovvero autorizza, sull’accordo delle parti ma in
ogni caso sotto la sua direzione, che a ciò provveda uno degli avvocati.
10
L’avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, deve farsi sostituire da un collega che sia a
conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell’udienza.
OSSERVATORIO ROMANO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
http://www.civoroma.it/
11
Salvo i casi di eventi imprevedibili verificatisi a brevissima distanza dal giorno stabilito per la celebrazione dell'udienza,
occorre evitare che avvocati, parti testimoni e consulenti tecnici compaiano dinanzi al sostituto del giudice titolare della
causa del tutto inutilmente o soltanto per ricevere la comunicazione della data dell'udienza successiva.
Il giudice, pertanto, dovrà organizzare la propria sostituzione con un collega che sia in grado di adottare i necessari
provvedimenti sulle istanze formulate dalle parti.
Qualora, per l'imprevedibilità dell'assenza o per l'opportunità che l'attività istruttoria sia svolta dal giudice titolare della
causa, l'udienza debba essere comunque rinviata, il rinvio deve essere possibilmente non superiore a 3 mesi e
tempestivamente comunicato alle parti costituite ed ai consulenti tecnici con autorizzazione alla notifica dell'avviso con il
mezzo più celere.
12
Gli avvocati ed i C.T.U. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un’agevole comunicazione reciproca (numeri
di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica).
13
In sede di convocazione del C.T.U. quest’ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al giudice il
suo eventuale impedimento a comparire all’udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della
nuova udienza.
Gli avvocati devono congiuntamente avvisare il CTU della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza qualora
fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite.
È utile che alla relazione peritale depositata in Cancelleria su supporto cartaceo il CTU alleghi la medesima relazione in
forma di file elettronico registrato su idoneo supporto (floppy disk oppure CD oppure DVD oppure pen-drive).
14
Al termine dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU il giudice concede alle parti un termine di giorni 30,
decorrente da quello stabilito per il deposito della relazione da parte del CTU, per l'eventuale deposito di note tecniche e
rinvia la causa ad una data successiva alla scadenza di quest'ultimo termine.
All'udienza così rinviata il giudice, ove ritenuto necessario, formula i quesiti a chiarimento, disponendone la
comunicazione a mezzo fax al CTU, cui concede termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per il deposito
della relazione integrativa.
Il giudice - qualora ritenga validi i motivi posti a fondamento della richiesta - concede una proroga al CTU, adotta i
conseguenti provvedimenti di modifica sia del termine per il deposito delle note tecniche di parte sia della data
dell'udienza di rinvio e ne dispone la comunicazione.
15
È opportuno che gli avvocati provvedano alla citazione dei testi e delle parti da interrogare circa 30 giorni prima
all’udienza fissata per l'espletamento della prova.
16
È utile che ciascuna parte, anche nel caso in cui non voglia introdurre alcun adeguamento delle proprie iniziali istanze,
rassegni comunque le conclusioni finali su un foglio separato redatto in duplice copia: una da allegare al verbale e l'altra
da consegnare al giudice.
L'inclusione nel corpo della sentenza della copia consegnata al giudice è da preferirsi all'utilizzazione di una mera
clausola di stile che rimandi alla lettura di altri atti processuali.
17
Ogni parte deve sempre depositare la nota spese analiticamente redatta e con la chiara indicazione dello scaglione di
valore applicato.
18
La norma che impone di motivare adeguatamente (anche se sinteticamente) la decisione di compensare le spese di lite
va sempre scrupolosamente rispettata con specifico riferimento alla causa decisa ed evitando l'adozione di generiche
formule di stile.
19
Nella parte finale dell'atto di citazione, in un riquadro graficamente evidenziato, è opportuno inserire il seguente
avvertimento:
Si avverte il sig....................... della necessità di rivolgersi quanto prima ad un avvocato qualora non voglia precludersi
eventuali attività difensive che vanno svolte nel predetto termine di venti giorni prima dell'udienza fissata. Per chi versa
in particolari condizioni di bisogno la legge garantisce una difesa gratuita.