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OSSERVATORIO ROMANO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
http://www.civoroma.it/
NUOVO PROTOCOLLO PER IL PROCESSO CIVILE
L’ OSSERVATORIO ROMANO SULLA GIUSTIZIACIVILE,
composto da avvocati e magistrati che operano presso il Tribunale
Civile di Roma - riaffermata la necessità di adeguati interventi
volti a superare le gravi carenze delle strutture materiali e
delle risorse economiche e la persistente penuria di personale
ausiliario - propone l’adozione di una serie di regole volte
a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle
udienze civili, ad attenuare (almeno in parte) il grave disagio
esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutelare
la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drasticamente
i tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati.
1
Per consentire la completa trattazione orale della causa come
previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 183 c.p.c. è opportuno
che i convenuti si costituiscano in ogni caso nel termine di venti
giorni previsto dall'art. 166 c.p.c.
2
E' opportuno - in funzione della piena attuazione dell'art. 183
c.p.c. - che nel corso dell'udienza di trattazione il giudice
ed i difensori conducano un esame approfondito dei fatti dedotti
e di tutte le questioni rilevabili d'ufficio e sollevate dalle
parti anche al fine di verificare se in relazione a tali questioni
esistano orientamenti della giurisprudenza di legittimità,
di
merito o dell'ufficio adito nonché di verificare l'opportunità
di convocare le parti anche per esperire un tentativo di
conciliazione
3
Al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza come suggerito
dalle regole di questo protocollo è opportuno che il
giudice utilizzi l'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. per evitare che
nella stessa data venga fissato un numero eccessivo di
cause.
4
L'udienza mattutina è divisa in fasce orarie di durata
non superiore a sessanta minuti.
Al momento del rinvio di una causa all'udienza successiva andrà
valutata la verosimile durata degli adempimenti
programmati in modo da fissare all'interno di ogni fascia un numero
tale di cause da consentire la compiuta trattazione
delle stesse senza superare i limiti di tempo prefissati.
Le cause rinviate ai sensi dell'art. 181 c.p.c. e dell'art. 309
c.p.c. vanno fissate nell'ultima fascia.
Le cause rinviate per l'escussione dei testimoni vanno fissate
per ultime e preferibilmente con la precisa indicazione
dell'orario di inizio della prova.
Giudice e procuratori costituiti potranno concordare la fissazione
di un'udienza pomeridiana ad orario prestabilito per
adempimenti di particolare durata e/o complessità.
5
La richiesta di uno o più termini tra quelli di cui all’art.
183, comma 6, c.p.c. deve essere formulata dai procuratori delle
parti qualora ne abbiano effettiva esigenza dovendo svolgere le
attività ivi previste.
6
É opportuno che la memoria depositata ai sensi dell'art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. contenga la completa indicazione di
tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere
l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa.
7
I giudici debbono privilegiare la decisione in udienza sulle istanze
formulate dalle parti e ciò vale anche per il caso in cui
vengano concessi i termini o alcuni dei termini di cui all'art.
183 c.p.c., potendosi - contemporaneamente alla
concessione degli stessi - stabilire la data della successiva
udienza e dovendo il giudice, in quest'ultimo caso, prendere
conoscenza delle memorie depositate dalle parti prima di tale
nuova udienza.
8
Deve essere realmente applicata la disposizione dell’art.
84 disp. att. c.p.c. (“le udienze del giudice istruttore
non sono
pubbliche”) al fine di consentire un ordinato svolgimento
dell’udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti
a
riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.
9
Il giudice, in caso di impossibilità di tenere l’udienza
con la collaborazione del personale amministrativo preposto alla
verbalizzazione con strumenti informatici, redige egli stesso
il verbale ovvero autorizza, sull’accordo delle parti ma
in
ogni caso sotto la sua direzione, che a ciò provveda uno
degli avvocati.
10
L’avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere
presente in udienza, deve farsi sostituire da un collega che sia
a
conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi
nel corso dell’udienza.
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11
Salvo i casi di eventi imprevedibili verificatisi a brevissima
distanza dal giorno stabilito per la celebrazione dell'udienza,
occorre evitare che avvocati, parti testimoni e consulenti tecnici
compaiano dinanzi al sostituto del giudice titolare della
causa del tutto inutilmente o soltanto per ricevere la comunicazione
della data dell'udienza successiva.
Il giudice, pertanto, dovrà organizzare la propria sostituzione
con un collega che sia in grado di adottare i necessari
provvedimenti sulle istanze formulate dalle parti.
Qualora, per l'imprevedibilità dell'assenza o per l'opportunità
che l'attività istruttoria sia svolta dal giudice titolare
della
causa, l'udienza debba essere comunque rinviata, il rinvio deve
essere possibilmente non superiore a 3 mesi e
tempestivamente comunicato alle parti costituite ed ai consulenti
tecnici con autorizzazione alla notifica dell'avviso con il
mezzo più celere.
12
Gli avvocati ed i C.T.U. si impegnano a fornire tutti i dati utili
per consentire un’agevole comunicazione reciproca (numeri
di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica).
13
In sede di convocazione del C.T.U. quest’ultimo deve essere
invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al giudice il
suo eventuale impedimento a comparire all’udienza nonché
a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della
nuova udienza.
Gli avvocati devono congiuntamente avvisare il CTU della sopravvenuta
inutilità della sua presenza in udienza qualora
fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite.
È utile che alla relazione peritale depositata in Cancelleria
su supporto cartaceo il CTU alleghi la medesima relazione in
forma di file elettronico registrato su idoneo supporto (floppy
disk oppure CD oppure DVD oppure pen-drive).
14
Al termine dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU il
giudice concede alle parti un termine di giorni 30,
decorrente da quello stabilito per il deposito della relazione
da parte del CTU, per l'eventuale deposito di note tecniche e
rinvia la causa ad una data successiva alla scadenza di quest'ultimo
termine.
All'udienza così rinviata il giudice, ove ritenuto necessario,
formula i quesiti a chiarimento, disponendone la
comunicazione a mezzo fax al CTU, cui concede termine di 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione per il deposito
della relazione integrativa.
Il giudice - qualora ritenga validi i motivi posti a fondamento
della richiesta - concede una proroga al CTU, adotta i
conseguenti provvedimenti di modifica sia del termine per il deposito
delle note tecniche di parte sia della data
dell'udienza di rinvio e ne dispone la comunicazione.
15
È opportuno che gli avvocati provvedano alla citazione
dei testi e delle parti da interrogare circa 30 giorni prima
all’udienza fissata per l'espletamento della prova.
16
È utile che ciascuna parte, anche nel caso in cui non voglia
introdurre alcun adeguamento delle proprie iniziali istanze,
rassegni comunque le conclusioni finali su un foglio separato
redatto in duplice copia: una da allegare al verbale e l'altra
da consegnare al giudice.
L'inclusione nel corpo della sentenza della copia consegnata al
giudice è da preferirsi all'utilizzazione di una mera
clausola di stile che rimandi alla lettura di altri atti processuali.
17
Ogni parte deve sempre depositare la nota spese analiticamente
redatta e con la chiara indicazione dello scaglione di
valore applicato.
18
La norma che impone di motivare adeguatamente (anche se sinteticamente)
la decisione di compensare le spese di lite
va sempre scrupolosamente rispettata con specifico riferimento
alla causa decisa ed evitando l'adozione di generiche
formule di stile.
19
Nella parte finale dell'atto di citazione, in un riquadro graficamente
evidenziato, è opportuno inserire il seguente
avvertimento:
Si avverte il sig....................... della necessità
di rivolgersi quanto prima ad un avvocato qualora non voglia precludersi
eventuali attività difensive che vanno svolte nel predetto
termine di venti giorni prima dell'udienza fissata. Per chi versa
in particolari condizioni di bisogno la legge garantisce una difesa
gratuita.
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